Alessandro Scilabra notaio in Torino

Alessandro Scilabra notaio in Torino

Dal primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari. I contratti aventi per oggetto il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili scontano l’imposta di registro con la nuova aliquota ordinaria del 9% (oggi al 7%), con importo minimo di euro 1.000 (oggi 168). L’imposta di registro comprende però il bollo e le tasse di trascrizione e di voltura, mentre le imposte ipotecaria e catastale si riducono a euro 50 fissi per ciascuna imposta.

Se ricorrono i requisiti per le agevolazioni prima casa, l’imposta passa dal 3 al 2 per cento, sempre con il minimo di mille euro, da maggiorare di cento euro per imposte ipocatastali, comprensivi anche in questo caso di tutti gli altri tributi. Cambiano anche i requisiti oggettivi per accedere all’agevolazione: ne sono infatti esclusi gli immobili “di lusso”, intesi, per le cessioni soggette ad imposta di registro, nonché per i trasferimenti per donazione o successione, quali unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/8, A/9 e A/1. Si segnala che per i trasferimenti soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto, il numero 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, mantiene, per l’individuazione delle case di abitazione non di lusso, per le quali è possibile fruire delle agevolazioni prima casa, il riferimento ai criteri dettati dal DM 2 agosto 1969.
[box title=”Addio a esenzioni e agevolazioni” style=”glass” radius=”6″]Essendo stata elevata l’imposta minima a 1000 euro, il risparmio fiscale si attenuerà, fino a trasformarsi in un aggravio, per gli immobili dal valore catastale più modesto. Saranno inoltre soppresse “tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali” riguardanti i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso. Aboliti anche il trattamento agevolato oggi riservato agli acquisti immobiliari delle Onlus (imposta di registro fissa), nonché le agevolazioni per i trasferimenti di immobili di pregio storico e artistico (oggi tassati al 3%): dal 1° gennaio saranno soggetti all’aliquota di registro elevata al 9% (sempre che non ricorrano le condizioni per le agevolazioni prima casa).[/box]

Cambia la tassazione degli atti immobiliariRestano in vigore le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, che vengono “compensate” con l’elevazione al 12% dell’aliquota per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi da IAP e coltivatori diretti.
Confermate infine dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E del 21 febbraio 2014, le agevolazioni ed esenzioni previste per i trasferimenti patrimoniali a seguito di separazione e divorzio o nell’ambito del procedimento di mediazione ed in sede di verbale di conciliazione, oltre ad altre fattispecie per le quali si rinvia al documento di prassi.
Infine l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200.

Segui

Ricevi ogni nuovo contenuto sulla tua e-mail

Inserisci il tuo indirizzo per restare in contatto