Estesa la liquidazione delle imposte sul valore catastale anche alle vendite giudiziarie. Ancora più conveniente, anche grazie alla nuova disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari, il regime fiscale delle vendite forzate
Comprando un immobile tra privati si ha il diritto di richiedere che le imposte siano calcolate sul valore catastale invece che sul prezzo di vendita. Fino a ieri questa facoltà era preclusa a chi si aggiudicava un immobile all’asta. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 6/2014 depositata il 22 gennaio, ha stabilito che la norma sul prezzo valore è incostituzionale nella parte in cui non prevede la facoltà di applicare tale metodo di definizione della base imponibile anche in caso di acquisto effettuato in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.
La persona fisica che acquista una casa di abitazione mediante una procedura di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto può ora avvalersi dell’articolo 1, comma 497, della legge 266/ 2005 per richiedere ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, che la base imponibile sia costituita dal valore catastale dell’immobile e non dal prezzo di aggiudicazione.