La competenza del notaio
Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge not.).
L’atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perché il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un pubblico ufficiale); e come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il notaio attesta nell’atto notarile (esempio: che ha letto l’atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.
La legge prescrive l’atto notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l’identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perché li considera di maggiore importanza:
– per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità (esempio: vendite, divisioni, mutui ed altri contratti immobiliari, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica ecc.);
– per gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona (esempio: riconoscimento di un figlio naturale);
– per l’interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico (esempio: testamento, donazione).
Uno degli aspetti di fondamentale rilevanza nel rapporto che lega lo Stato con i notai e che rispecchia l’interesse della collettività è costituito dalla preparazione e dall’accesso degli aspiranti alla professione notarile: il concorso è gestito direttamente dal Ministero della Giustizia e non dal Notariato. Si tratta, inoltre, di una prova estremamente difficile e selettiva, superata in media solo da un aspirante ogni venti.[/quote]
La pratica notarile
Per accedere alla professione notarile occorre la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università dello Stato oppure all’estero se riconosciuto equipollente. Dopo la riforma dell’ordinamento introdotta con il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 (in G.U. n. 107 del 10 maggio 2006) il percorso successivo prevede l’iscrizione dei praticanti presso un Consiglio Notarile e 18 mesi di pratica presso un notaio (di cui almeno un anno continuativamente dopo la laurea), ma con la possibilità di anticipare 6 mesi già nell’ultimo anno del corso di laurea.
È prevista la possibilità della pratica abbreviata per un periodo continuativo di 8 mesi per i funzionari dell’ordine giudiziario, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno. Almeno un anno di pratica deve essere svolto all’interno di uno studio notarile del distretto designato dal praticante con il consenso del notaio stesso e con l’approvazione del Consiglio. Su richiesta dell’interessato spetta al Consiglio Notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro 30 mesi dall’iscrizione. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato.
Nomina e l’esercizio delle funzioni
La nomina con la relativa assegnazione della sede avviene mediante decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Il notaio, nei termini stabiliti dalla legge, deve compiere le formalità prescritte e prendere possesso della propria sede.
Tali formalità comprendono tra l’altro un giuramento effettuato presso il Tribunale nel cui circondario si trova la sede assegnata; è prevista una cauzione, che col passare degli anni è però divenuta economicamente insignificante: la tutela dei fruitori dei servizi notarili è oggi garantita da un’assicurazione collettiva, stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato, e che copre l’operato di tutti i notai d’Italia.
Espletate queste formalità il Consiglio Notarile fornisce al notaio il sigillo ed il notaio deve depositare la propria firma presso il Consiglio Notarile accompagnata dall’impronta del sigillo anzidetto.
Per poter essere iscritto nel ruolo dei notai esercenti nel distretto il notaio di nuova nomina deve provvedere all’apertura dello studio nel luogo dove si trova la propria sede. Nel suo studio verranno depositati e conservati gli atti, i registri ed i repertori notarili.
Adempiute tutte le formalità suindicate il notaio può essere iscritto al ruolo del distretto notarile di appartenenza.
(Tratto dal sito Notariato.it)